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Nicolò Lascari
Manager
nicolo.lascari@altisadvisory.com

Come deve essere interpretato un rating ESG quando due fornitori attribuiscono valutazioni molto diverse alla stessa impresa?

I rating ambientali, sociali e di governance hanno assunto un ruolo crescente nelle decisioni di investimento, finanziamento e approvvigionamento. Banche, investitori, assicurazioni e altri operatori li utilizzano per analizzare imprese, strumenti e prodotti finanziari, individuare rischi e opportunità ESG e orientare l’allocazione dei capitali. Anche le grandi imprese ricorrono sempre più spesso a rating ESG per qualificare e monitorare i propri fornitori, valutare i rischi lungo la catena di fornitura e sostenere scelte di acquisto più responsabili.

La loro diffusione non è stata però accompagnata, fino a oggi, da regole europee comuni sulle metodologie, sulle fonti informative, sull’organizzazione dei fornitori e sulla gestione dei conflitti di interesse. Valutazioni riferite alla stessa impresa possono produrre risultati molto diversi, senza che gli utenti dispongano sempre delle informazioni necessarie per comprenderne le ragioni.

Il Regolamento (UE) 2024/3005, applicabile dal 2 luglio 2026, interviene su queste criticità introducendo un quadro comune per la trasparenza e l’integrità delle attività di rating ESG. L’obiettivo non è imporre una metodologia unica, ma assicurare che le valutazioni siano elaborate attraverso processi affidabili, indipendenti e trasparenti.

Risultati diversi, metodologie più trasparenti

Le differenze tra i rating possono dipendere dall’obiettivo perseguito: una valutazione può concentrarsi sui rischi ESG che potrebbero influenzare le performance economiche dell’impresa, un’altra focalizzarsi sugli impatti generati sull’ambiente e sulla società, mentre altri modelli combinano entrambe le prospettive. A livello metodologico possono variare anche indicatori, fonti, ponderazioni, scale di valutazione e orizzonti temporali. Il Regolamento non elimina questa pluralità, ma richiede ai fornitori di dichiarare che cosa misura il rating e secondo quale prospettiva.

Devono essere rese disponibili informazioni sulle metodologie e sui modelli utilizzati, sulle fonti dei dati, sull’eventuale ricorso a stime, sulla frequenza degli aggiornamenti e sulle principali limitazioni della valutazione. Deve essere dichiarato anche l’eventuale utilizzo dell’intelligenza artificiale, precisandone i limiti. Informazioni più dettagliate sugli indicatori e sulle ponderazioni adottate devono essere fornite agli utenti e ai soggetti valutati.

Il Regolamento privilegia, inoltre, la presentazione separata delle componenti ambientale, sociale e di governance. Un rating aggregato resta possibile, ma il fornitore deve indicare il peso attribuito a ciascuna componente, evitando che un unico risultato nasconda valutazioni molto differenti tra i tre ambiti. I contenuti delle informative sono stati ulteriormente precisati dal Regolamento delegato (UE) 2026/871.

Quali valutazioni rientrano nel Regolamento

La disciplina riguarda i fornitori che emettono, pubblicano o distribuiscono professionalmente rating ESG nell’Unione europea. La denominazione attribuita al servizio non è decisiva, poiché una valutazione può rientrare nel Regolamento anche quando viene presentata come indicatore, analisi o giudizio ESG, purché utilizzi una metodologia consolidata e un sistema definito di classificazione.

L’elemento valutato può essere un’impresa, uno strumento o un prodotto finanziario, un’autorità pubblica o un organismo di diritto pubblico. Il rating può essere richiesto dal soggetto interessato oppure prodotto senza che quest’ultimo lo abbia commissionato o abbia partecipato alla raccolta delle informazioni.

Non qualsiasi dato o servizio ESG costituisce però un rating. Restano esclusi la semplice raccolta e distribuzione di dati di sostenibilità, le informazioni pubblicate dalle imprese nell’ambito della rendicontazione, i rating utilizzati esclusivamente per finalità interne da operatori finanziari e le valutazioni private fornite soltanto al soggetto che le ha commissionate. Non rientrano nella disciplina neppure i rating del credito e, a determinate condizioni, altri servizi già regolamentati o che non comportano l’emissione autonoma di un rating ESG.

L’ESMA al centro del nuovo sistema

I fornitori stabiliti nell’Unione devono essere autorizzati dall’ESMA, responsabile della loro registrazione e vigilanza. L’autorizzazione è valida in tutti gli Stati membri e richiede il rispetto dei requisiti organizzativi, metodologici e di indipendenza previsti dal Regolamento.

Per i fornitori stabiliti in paesi terzi sono previsti tre possibili percorsi: equivalenza del sistema di vigilanza del paese di origine, avallo dei rating da parte di un fornitore europeo appartenente allo stesso gruppo oppure riconoscimento diretto da parte dell’ESMA. Un regime temporaneo e proporzionato è invece previsto per i piccoli fornitori stabiliti nell’Unione.

I fornitori già operativi dovevano notificare all’ESMA entro il 2 agosto 2026 l’intenzione di continuare a operare nel mercato europeo e devono presentare la domanda prevista entro il 2 novembre 2026. Dopo la notifica possono proseguire temporaneamente l’attività fino alla decisione dell’Autorità.

La vigilanza dell’ESMA riguarda il rispetto dei requisiti organizzativi, procedurali e informativi, senza interferire con il contenuto delle metodologie o con il risultato delle valutazioni. In caso di violazioni, l’Autorità può sospendere o revocare l’autorizzazione, vietare temporaneamente la pubblicazione dei rating, ordinare la cessazione delle condotte irregolari e applicare sanzioni pecuniarie che possono raggiungere il 10% del fatturato netto annuo del fornitore.

Indipendenza e gestione dei conflitti di interesse

L’affidabilità di un rating dipende anche dall’indipendenza del soggetto che lo produce. Il Regolamento richiede strutture organizzative e sistemi di controllo capaci di proteggere il processo di valutazione da pressioni economiche, commerciali o politiche e di individuare, prevenire, gestire e comunicare i potenziali conflitti di interesse.

Per ridurre i conflitti strutturali, il fornitore non può svolgere nello stesso soggetto giuridico alcune attività, tra cui la consulenza a imprese o investitori, l’emissione di rating del credito, la revisione legale e la certificazione dell’informativa di sostenibilità. Per altre attività finanziarie sono possibili deroghe soltanto in presenza di specifiche misure di separazione. Le misure organizzative richieste sono state ulteriormente definite dal Regolamento delegato (UE) 2026/872.

Più strumenti per i soggetti valutati

Il Regolamento rafforza la posizione delle imprese e degli altri soggetti valutati, senza attribuire loro il potere di condizionare il risultato. Prima della prima emissione del rating, il fornitore deve informarli con almeno due giorni lavorativi interi di anticipo e, su richiesta, mettere gratuitamente a disposizione i principali dati utilizzati. Il soggetto valutato può così segnalare eventuali errori di fatto, ma non intervenire sulla metodologia, sulle ponderazioni o sul giudizio finale.

Nel caso di rating non sollecitati, il fornitore deve indicare che la valutazione non è stata richiesta e chiarire se il soggetto valutato sia stato coinvolto nel processo o abbia fornito documentazione interna. Devono essere previste anche procedure pubbliche per presentare reclami relativi ai dati utilizzati, all’applicazione della metodologia o alla capacità del rating di rappresentare correttamente l’elemento valutato.

Implicazioni pratiche per le imprese

Per i fornitori di rating ESG, l’applicazione del Regolamento richiede interventi rilevanti sulla governance e sull’organizzazione. Occorre completare il percorso di autorizzazione, registrazione o riconoscimento presso l’ESMA, riesaminare le metodologie, strutturare i controlli interni, gestire i conflitti di interesse e rafforzare la conservazione delle evidenze. Gli operatori che svolgono anche attività di consulenza o altri servizi incompatibili devono verificare la propria struttura societaria e separare le attività quando necessario.

Banche, assicurazioni, società di gestione e altri operatori finanziari dovranno valutare con maggiore attenzione i rating utilizzati nelle decisioni e nelle comunicazioni commerciali. Il Regolamento modifica anche la SFDR, prevedendo specifici obblighi di trasparenza quando un partecipante ai mercati finanziari o un consulente comunica un rating ESG nell’ambito del materiale promozionale di prodotti finanziari. In questi casi devono essere rese accessibili informazioni sulle caratteristiche, sulle metodologie, sui dati e sulle limitazioni della valutazione.

Per le imprese valutate, il Regolamento rende il rapporto con i fornitori di rating più trasparente e verificabile. La possibilità di conoscere i dati utilizzati e segnalare eventuali errori rende ancora più importante disporre di informazioni ESG organizzate, aggiornate e supportate da adeguate evidenze. La maggiore chiarezza sulle metodologie può aiutare a comprendere quali aspetti incidono sulla valutazione e a orientare interventi e investimenti verso le aree di miglioramento più rilevanti. Il rating deve però essere interpretato in funzione del suo obiettivo: una valutazione centrata sui rischi finanziari ESG non misura necessariamente gli impatti dell’impresa, così come un’analisi limitata a una sola dimensione non ne rappresenta l’intero profilo di sostenibilità.

Dalla divergenza alla comprensione

Il Regolamento non punta a uniformare i rating ESG, ma a rendere più chiari gli obiettivi, le metodologie e i limiti delle valutazioni. Le differenze tra i risultati continueranno a esistere, ma potranno essere interpretate alla luce di criteri più trasparenti e processi più verificabili. Investitori e imprese potranno così utilizzare i rating in modo più consapevole, senza considerarli una certificazione assoluta della sostenibilità. Il valore del nuovo quadro non sarà produrre rating identici, ma rendere finalmente comprensibili le ragioni per cui non lo sono.

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