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Nicolò Lascari
Manager
nicolo.lascari@altisadvisory.com

Un prodotto finanziario può essere presentato come sostenibile, ma cosa significa davvero?

La crescita della finanza sostenibile ha moltiplicato le informazioni sulle tematiche ambientali, sociali e di governance disponibili sul mercato, aumentando la trasparenza ma generando, al tempo stesso, una criticità legata alla difficoltà di comprendere e confrontare prodotti e strategie differenti. Da un punto di vista formale, un fondo può, infatti, valorizzare determinate caratteristiche ESG senza perseguire un vero obiettivo di sostenibilità.

L’Unione europea ha affrontato questa dimensione attraverso il Regolamento (UE) 2019/2088, conosciuto come Sustainable Finance Disclosure Regulation o SFDR. La normativa disciplina le informazioni che gli operatori finanziari devono fornire sull’integrazione dei rischi di sostenibilità, sugli impatti negativi degli investimenti e sulle caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti finanziari.

SFDR: più informazioni non sempre significano più chiarezza

Applicabile nella maggior parte delle sue disposizioni dal 10 marzo 2021, la SFDR ha introdotto obblighi armonizzati per comunicare come gli operatori finanziari integrano i rischi di sostenibilità nelle proprie decisioni, con che modalità considerano gli impatti negativi degli investimenti e presentano le caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti finanziari.

La disciplina opera sia a livello di soggetto, attraverso informazioni sulle procedure adottate dagli operatori, sia a livello di prodotto. Tutti i prodotti finanziari devono spiegare come considerano i rischi di sostenibilità. Gli articoli 8 e 9 prevedono, invece, informative aggiuntive rispettivamente per i prodotti che promuovono caratteristiche ambientali o sociali e per quelli che perseguono un obiettivo di investimento sostenibile.

Il Regolamento delegato (UE) 2022/1288, successivamente modificato dal Regolamento delegato (UE) 2023/363, ha tradotto questi principi in modelli standardizzati da utilizzare nei documenti precontrattuali e nelle relazioni periodiche, oltre a definire le informazioni da pubblicare sui siti web. I modelli richiedono informazioni sulla strategia, sulla composizione degli investimenti, sugli indicatori utilizzati, sui principali effetti negativi e sull’eventuale allineamento alla Tassonomia europea.

L’esperienza applicativa ha tuttavia mostrato i limiti di un sistema costruito prevalentemente sulla disclosure. La quantità e il tecnicismo delle informazioni hanno reso difficile il confronto tra prodotti, soprattutto per gli investitori non professionali. Gli articoli 8 e 9, pur essendo stati concepiti come regimi informativi, sono stati progressivamente utilizzati dal mercato come categorie o marchi di qualità, con il rischio di far apparire automaticamente “verde” un prodotto per il solo fatto di rientrare in uno dei due articoli.

La revisione della SFDR: dalle informative alle categorie

Per rispondere a queste criticità, il 20 novembre 2025 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione radicale della SFDR. L’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi e sostituire l’attuale distinzione basata sugli articoli 8 e 9 con tre categorie regolamentate: prodotti di transizione, prodotti ESG basics e prodotti sostenibili.

Secondo la proposta, ciascuna categoria dovrebbe destinare almeno il 70% degli investimenti alla strategia dichiarata. I prodotti di transizione sarebbero orientati a imprese, attività o progetti impegnati in un percorso misurabile di miglioramento ambientale o sociale. I prodotti ESG basics integrerebbero i fattori ESG nella strategia oltre alla sola gestione dei rischi di sostenibilità. I prodotti sostenibili sarebbero, invece, destinati a investimenti con obiettivi ambientali o sociali chiari e misurabili.

Alle diverse categorie sarebbero associate esclusioni coerenti con il relativo livello di ambizione. I prodotti di transizione e gli ESG basics dovrebbero rispettare le esclusioni previste per gli indici UE di transizione climatica, i Climate Transition Benchmarks, mentre per i prodotti sostenibili si applicherebbero quelle più rigorose previste per gli indici allineati all’Accordo di Parigi, i Paris-Aligned Benchmarks. Per i prodotti di transizione e sostenibili sarebbero previste, inoltre, specifiche limitazioni nei confronti delle imprese che sviluppano nuovi progetti nel settore dei combustibili fossili o che non dispongono di un piano credibile di eliminazione graduale delle relative attività.

La proposta è ancora in corso di approvazione e non sostituisce la disciplina vigente. Il Consiglio dell’Unione europea ha adottato la propria posizione negoziale il 24 giugno 2026, mentre la procedura presso il Parlamento europeo risulta ancora in attesa della decisione della commissione competente. Fino all’approvazione definitiva e al decorso del periodo transitorio, gli articoli 8 e 9 continuano quindi a rappresentare obblighi di informativa e non categorie ufficiali di sostenibilità.

Il nome deve corrispondere alla strategia

A completare il quadro intervengono gli Orientamenti dell’ESMA sui nomi dei fondi che utilizzano termini ESG o relativi alla sostenibilità. Il nome è spesso la prima informazione percepita dall’investitore e può influenzarne direttamente la decisione. Espressioni come “sostenibile”, “green”, “ESG” o “transizione” non possono quindi essere utilizzate senza un riscontro nella strategia e nelle scelte di investimento.

Gli Orientamenti prevedono che almeno l’80% degli investimenti sia impiegato per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali oppure l’obiettivo di investimento richiamato nel nome. Sono previste anche esclusioni differenziate in funzione delle espressioni utilizzate.

Le regole sui nomi dei fondi e la revisione della SFDR agiscono così su due elementi complementari: come il prodotto viene chiamato e come ne vengono definite e comunicate le caratteristiche. L’obiettivo è ridurre la distanza tra denominazione, strategia, investimenti sottostanti al prodotto e informazioni comunicate al mercato. Secondo un’analisi successiva dell’ESMA, gli Orientamenti hanno già favorito un maggiore allineamento tra i nomi dei fondi e le strategie effettivamente adottate, contribuendo a rafforzare la tutela degli investitori e a ridurre il rischio di greenwashing.

Implicazioni pratiche per gli operatori finanziari

Per banche, assicurazioni, società di gestione e altri operatori finanziari, il quadro richiede un presidio sempre più integrato delle informazioni ESG. Gli operatori devono continuare ad applicare la disciplina vigente, ma contemporaneamente prepararsi alla possibile introduzione delle nuove categorie.

Ciò significa analizzare i portafogli, verificare le soglie e le esclusioni, riesaminare i nomi dei fondi e rafforzare la tracciabilità dei dati su cui si fondano le dichiarazioni di sostenibilità. Non è sufficiente compilare i modelli previsti dalla SFDR: occorre assicurare che la strategia applicata, gli indicatori utilizzati, la denominazione del prodotto, le comunicazioni commerciali e gli investimenti effettivi siano tra loro coerenti.

La revisione potrebbe richiedere anche una nuova valutazione del posizionamento dei prodotti. Un fondo oggi ricondotto all’articolo 8 o all’articolo 9 non entrerebbe necessariamente in modo automatico in una delle future categorie. La classificazione dipenderebbe dal rispetto delle soglie, dagli elementi vincolanti della strategia, dagli indicatori adottati e dalle esclusioni applicabili.

Dalla trasparenza alla sostanza

Nel complesso, la direzione intrapresa dall’Unione europea è chiara: spostare l’attenzione dalla quantità delle informazioni alla loro capacità di rappresentare in modo fedele le caratteristiche dei prodotti finanziari. La revisione della SFDR e gli Orientamenti ESMA sui nomi dei fondi possono contribuire a rendere il mercato più leggibile e a limitare l’uso opportunistico delle espressioni ESG, purché criteri e soglie risultino chiari, verificabili e proporzionati. Il cambiamento in atto consiste nel trasformare la sostenibilità da elemento prevalentemente comunicativo a caratteristica concretamente dimostrabile attraverso la strategia e le scelte di investimento.

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