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Valeria Cassano
Sustainability Consultant
valeria.cassano@altisadvisory.com

Il Green Deal europeo, presentato dalla Commissione nel dicembre 2019, ha definito la cornice politica attraverso cui l’Unione europea intende raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Da questo progetto generale sono nate numerose iniziative settoriali, tra cui la Farm to Fork Strategy e il Regolamento europeo sui prodotti a deforestazione zero (EUDR).

Le due iniziative condividono la stessa matrice politica, ma hanno una natura profondamente diversa. La Farm to Fork è una strategia che ha indicato la direzione della trasformazione del sistema alimentare europeo, senza introdurre obblighi direttamente applicabili alle imprese. L’EUDR, invece, è un regolamento vincolante che impone specifici adempimenti alle aziende coinvolte nella produzione e nella commercializzazione di determinate materie prime e prodotti.

 

La Farm to Fork Strategy

Il 20 maggio 2020 la Commissione europea ha presentato la Farm to Fork Strategy [1], con l’obiettivo di orientare la transizione verso un sistema alimentare più sostenibile, resiliente ed equo. La strategia nasceva dalla consapevolezza del peso esercitato dalla filiera agroalimentare sul clima, sugli ecosistemi e sull’utilizzo delle risorse naturali e mirava a ridurne l’impronta ambientale, tutelare la biodiversità, garantire sicurezza alimentare e nutrizione e favorire una distribuzione più equilibrata del valore tra i diversi soggetti coinvolti.

I dati più recenti confermano la rilevanza della sfida affrontata dalla strategia. Secondo la FAO, nel 2023, i sistemi agroalimentari hanno generato 16,5 miliardi di tonnellate di CO₂ equivalente, pari al 32% delle emissioni antropogeniche globali [2]. Questo dato non comprende soltanto le emissioni prodotte direttamente dalle attività agricole e zootecniche, ma anche quelle derivanti dai cambiamenti d’uso del suolo e dalle fasi di trasformazione, trasporto, packaging, distribuzione, consumo e gestione degli sprechi.

La Farm to Fork – non essendo una normativa – non ha introdotto obblighi giuridici direttamente applicabili alle aziende, ma ha delineato un piano d’azione per intervenire su diverse fasi della filiera. Tra gli obiettivi rientravano la riduzione dell’uso di pesticidi, fertilizzanti e antimicrobici, la diffusione dell’agricoltura biologica, il miglioramento del benessere animale, la prevenzione degli sprechi alimentari e la promozione di modelli di produzione e consumo più sostenibili.

La Vision for Agriculture and Food [3], presentata dalla Commissione europea il 19 febbraio 2025, costituisce oggi il nuovo riferimento programmatico per le politiche agricole e agroalimentari dell’Unione. Il nuovo indirizzo attribuisce maggiore centralità alla competitività, all’attrattività ed alla sicurezza del settore.

L’EUDR: dalla strategia europea alla norma vincolante

Il Regolamento (UE) 2023/1115 [4], noto come EUDR, traduce in obblighi vincolanti l’obiettivo di ridurre la deforestazione e il degrado forestale associati ai consumi e alle catene di approvvigionamento europee.

Tempistiche e prodotti interessati

Il Regolamento è entrato in vigore il 29 giugno 2023, ma la piena applicazione delle sue disposizioni è stata rinviata per consentire alle istituzioni e agli operatori economici di adeguare i propri sistemi informativi, organizzativi e di controllo. Infatti, gli obblighi si applicheranno dal 30 dicembre 2026 alle grandi e medie imprese e per gli operatori che siano persone fisiche, microimprese o piccole imprese costituite come tali al 31 dicembre 2024, invece, l’applicazione è differita al 30 giugno 2027, salvo per i prodotti già compresi nell’ambito del precedente Regolamento europeo sul legno, per i quali resta ferma la scadenza del 30 dicembre 2026[5].

Il regolamento si applica a sette materie prime, ovvero, cacao, caffè, olio di palma, gomma naturale, soia e legno [6] e ai relativi prodotti derivati.
Tali prodotti possono essere immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione europea, oppure esportati dall’UE, soltanto se sono a deforestazione zero, sono stati prodotti nel rispetto della legislazione del Paese di produzione e sono coperti, nei casi previsti, da una Dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS).
In particolare, le materie prime non devono provenire da terreni interessati da deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; per il legno, il Regolamento considera anche il degrado forestale avvenuto dopo tale data.

Obblighi differenziati lungo la filiera

A seguito delle semplificazioni introdotte nel 2025 [7], gli obblighi sono modulati in funzione del ruolo occupato dall’impresa lungo la filiera. L’operatore che immette per primo il prodotto sul mercato UE o lo esporta sostiene gli adempimenti più estesi, mentre i trader e gli operatori a valle, mentre i trader e gli operatori a valle, tipicamente i retailer, hanno obblighi più leggeri, concentrati sulla tracciabilità e sulla conservazione dei riferimenti documentali ricevuti a monte per i prodotti già coperti da una Dichiarazione di Dovuta Diligenza. Quando il prodotto proviene da un soggetto stabilito al di fuori dell’Unione, è considerato operatore il primo soggetto stabilito nell’UE che lo rende disponibile sul mercato.

Il sistema è costruito secondo un criterio progressivo: la responsabilità più estesa ricade sul soggetto che introduce per primo il prodotto nel mercato europeo, mentre per gli attori successivi gli adempimenti si concentrano sulla continuità e sull’affidabilità delle informazioni lungo la filiera.

Come funziona la due diligence

Il cuore del sistema di conformità è la due diligence obbligatoria, articolata in tre fasi.
La prima consiste nella raccolta delle informazioni sul prodotto, sui fornitori, sul Paese di produzione e sulla geolocalizzazione degli appezzamenti da cui provengono le materie prime.
La seconda riguarda la valutazione del rischio che il prodotto non rispetti i requisiti di legalità e assenza di deforestazione [8]. Qualora emerga un rischio non trascurabile, l’impresa deve adottare misure di mitigazione, richiedendo documenti aggiuntivi, effettuando verifiche o audit oppure, nei casi più critici, escludendo il fornitore o il lotto interessato. Soltanto quando il rischio residuo risulta nullo o trascurabile è possibile presentare la Dichiarazione di Dovuta Diligenza e procedere all’immissione o all’esportazione del prodotto.
La documentazione relativa alla due diligence e alla tracciabilità deve essere conservata per almeno cinque anni e resa disponibile alle autorità competenti in caso di controllo.

Sanzioni e controlli

Sul fronte delle sanzioni, ogni Stato membro deve prevedere un regime nazionale che includa, tra l’altro, sanzioni pecuniarie il cui ammontare massimo sia almeno pari al 4% del fatturato annuo realizzato nell’Unione europea, la confisca dei prodotti non conformi e dei relativi proventi, l’esclusione temporanea da appalti pubblici e finanziamenti, e, in caso di violazioni gravi o reiterate, il divieto temporaneo di immettere, rendere disponibili o esportare i prodotti interessati.

In Italia l’autorità competente per l’applicazione dell’EUDR è il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) e il quadro sanzionatorio nazionale di dettaglio non è ancora stato completato.

Implicazioni pratiche per le imprese

Per le imprese italiane, specialmente quelle attive nei settori agroalimentare, legno-arredo, calzaturiero, cartario e tessile, l’EUDR non è un adempimento isolato da relegare a una singola funzione aziendale, ma un intervento che tocca trasversalmente acquisti, qualità, compliance e commerciale, e che richiede di ripensare in modo strutturato il rapporto con la propria filiera di fornitura.

Il primo passo consiste nel capire se e come il regolamento si applica alla propria attività: occorre verificare quali linee di prodotto rientrano tra quelle disciplinate dal Regolamento e individuare il ruolo che l’azienda assume lungo la filiera, se cioè agisce come operatore, che immette per primo il prodotto sul mercato europeo e per questo sostiene l’onere più gravoso di due diligence, oppure come trader o operatore a valle, figure per le quali gli obblighi si concentrano soprattutto sulla tracciabilità e sulla conservazione dei riferimenti documentali ricevuti a monte.

Per gli operatori tenuti a svolgere la due diligence completa, la parte più impegnativa consiste normalmente nella mappatura della filiera fino all’appezzamento di origine delle materie prime e nella raccolta dei dati di geolocalizzazione e delle prove di conformità legale e di assenza di deforestazione. Nelle filiere lunghe e frammentate, come quelle del cacao, del caffè o della gomma naturale, questo processo può richiedere tempo e risorse significative. Inoltre, nei casi previsti, sarà necessario gestire gli adempimenti attraverso il Sistema Informativo europeo, aggiornare i contratti con i fornitori inserendo clausole di conformità e obblighi di trasmissione dei dati e formare le funzioni interne coinvolte, affinché il nuovo processo diventi parte integrante dell’operatività ordinaria.

Il Regolamento è già entrato in vigore, ma gli obblighi sostanziali diventeranno applicabili dal 30 dicembre 2026 e, per la maggior parte delle micro e piccole imprese, dal 30 giugno 2027. Queste scadenze non rappresentano il momento in cui iniziare l’adeguamento, ma il termine entro cui i processi necessari dovranno essere pienamente operativi. La mappatura dei prodotti, il coinvolgimento dei fornitori e la raccolta delle informazioni possono richiedere tempi significativi: intervenire in anticipo permette di individuare le eventuali carenze documentali e affrontarle prima che possano impedire l’immissione o la messa a disposizione dei prodotti sul mercato europeo.

[1] Farm To Fork Strategy, Action Plan 2020

[2] Greenhouse gas emission from agrifood system, FAO, 2025

[3] Sito web Commissione europea su Vision for Agricolture and Food

[4] Regolamento (UE) 2023/1115

[5] La classificazione segue i parametri della Direttiva contabile UE 2013/34/EU (dipendenti, fatturato, totale di bilancio)

[6] Il 4 maggio 2026 la Commissione ha proposto, con un atto delegato, di escludere la pelle bovina (grezza, conciata e lavorata) dall’Allegato I. La proposta è stata sottoposta a consultazione pubblica fino al 1° giugno 2026, che ha confermato l’orientamento; ora Consiglio e Parlamento hanno 60 giorni per accettarla o respingerla in blocco: l’esclusione è attesa ma non ancora formalmente definitiva

[7] Regolamento (UE) 2025/2650

[8] Country Classification List, piattaforma Green Forum

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