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Francesco Tommaso Savino
Senior Sustainability Consultant
francescotommaso.savino@altisadvisory.com

Progettare la sostenibilità

Il Regolamento (UE) 2024/1781, entrato in vigore il 18 luglio 2024, costituisce il pilastro normativo dell’Unione Europea per l’ottimizzazione dell’efficienza ambientale dei beni nel mercato unico. Derivato dal Green Deal Europeo del 2019 e dal Piano d’azione per l’economia circolare (CEAP) del 2020, il testo riconosce nella fase di progettazione il momento cruciale in cui si determina fino all’80% dell’impatto ambientale complessivo di un prodotto. La nuova normativa abroga la vecchia Direttiva Ecodesign 2009/125/CE. Rispetto alla precedente disciplina, limitata ai soli prodotti connessi all’energia e focalizzata sulla fase d’uso, il regolamento estende la sua azione a quasi tutti i beni fisici lungo l’intero ciclo di vita, basandosi sui parametri di durata, riparabilità e riciclabilità. La scelta giuridica del regolamento, direttamente applicabile senza recepimenti nazionali, mira a uniformare il mercato unico, trasformando la sostenibilità in un requisito d’accesso obbligatorio.

Durabilità, riparabilità e riciclabilità sono i tre principi cardine della strategia europea per l’economia circolare. L’obiettivo è progettare prodotti che durino più a lungo, siano facilmente riparabili e consentano il recupero efficiente dei materiali a fine vita, riducendo il consumo di risorse e la produzione di rifiuti. La durabilità contrasta l’obsolescenza prematura e limita la necessità di sostituzioni frequenti. La riparabilità richiede componenti accessibili, pezzi di ricambio e informazioni tecniche adeguate, favorendo anche lo sviluppo di servizi di manutenzione e riuso. La riciclabilità, infine, impone una progettazione che faciliti smontaggio, separazione dei materiali e recupero di materie prime seconde. Insieme, questi criteri superano il modello lineare “produci, consuma, smaltisci”, trasformando la sostenibilità in una caratteristica integrata del prodotto fin dalla fase di progettazione.

Campo di applicazione e meccanismo operativo

Il campo di applicazione coinvolge tutte le imprese che producono, importano o distribuiscono nell’Unione Europea, incluse le piccole e medie imprese, inclusi anche i beni importati da paesi terzi. Sono, invece, formalmente esclusi dall’ambito di applicazione gli alimenti, i mangimi, i medicinali umani e veterinari, le piante, gli animali e i microrganismi vivi, i prodotti della riproduzione, i prodotti di origine umana, i veicoli considerati nella loro interezza e i beni per la difesa o sicurezza nazionale non a duplice uso. L’architettura normativa si configura come un regolamento quadro: la legge non definisce immediatamente i requisiti tecnici specifici per ogni merce, ma stabilisce i criteri con cui la Commissione Europea adotterà progressivamente atti delegati dedicati alle singole categorie merceologiche. Questo metodo preserva la neutralità tecnologica e concede alle imprese un tempo stimato in circa 18 mesi tra l’adozione di un atto delegato e la sua effettiva applicabilità.

I settori coinvolti

Il Piano di lavoro 2025-2030, pubblicato il 16 aprile 2025, definisce le priorità di intervento in base all’impatto ambientale delle categorie merceologiche. L’attuazione seguirà una precisa progressione temporale nei prossimi anni:

  • Nel 2026 verranno definiti e introdotti i requisiti per il settore del ferro e dell’acciaio. Nel 2027 seguiranno le normative specifiche per prodotti tessili, alluminio e pneumatici, accompagnate dalle prime regole generali sull’assegnazione dell’indice di riparabilità
  • nel 2028 la regolamentazione tecnica si estenderà al settore dei mobili
  • nel 2029 il cronoprogramma prevede l’introduzione dei requisiti per i materassi e l’adozione di norme orizzontali sulla riciclabilità e sul contenuto di materiale riciclato nei dispositivi elettrici ed elettronici.

I settori relativi a detergenti, vernici, lubrificanti, calzature e sostanze chimiche sono temporaneamente posticipati rispetto alla pianificazione iniziale e rimangono subordinati a specifici studi di fattibilità preventivi.

I tre pilastri attuativi: le “fondamenta” del regolamento Ecodesign

Il primo pilastro è rappresentato dal Passaporto Digitale di Prodotto, uno strumento informatico volto a garantire l’accesso centralizzato ai dati di sostenibilità e alla tracciabilità dei materiali lungo la filiera, dal quale sono esentati esclusivamente i beni già censiti in sistemi europei equivalenti come il database EPREL. Il secondo pilastro riguarda la nuova etichettatura, che introduce l’obbligo di esporre le classi di prestazione ambientale e vieta l’utilizzo di marchi commerciali ingannevoli che simulino o imitino la conformità ufficiale dell’Unione Europea. Il terzo pilastro stabilisce il divieto di distruzione dell’invenduto per contrastare lo spreco di risorse materiali. Questa misura sarà operativa per le grandi aziende a partire dal 19 luglio 2026, con obbligo di rendicontazione da febbraio 2027, e verrà estesa alle medie imprese nel 2030, ammettendo deroghe eccezionali solo per comprovati motivi di sicurezza o danni strutturali della merce.

Implicazioni pratiche per le imprese

La conformità al Regolamento Ecodesign impone alle aziende una revisione organizzativa profonda, che integri la governance interna con i processi industriali e la gestione dei dati di prodotto. Le informazioni di sostenibilità dovranno essere convalidate tramite test tecnici, audit e analisi dettagliate del ciclo di vita. I sistemi gestionali dovranno essere adattati per raccogliere, aggiornare e rendere accessibili in formato digitale dati standardizzati su composizione, impatti ambientali, riparabilità e riciclabilità dei prodotti. Ciò richiede la definizione di procedure interne per aggiornare continuamente i dati, l’integrazione di sistemi ERP o PLM (Product Lifecycle Management) con le informazioni del Passaporto Digitale di Prodotto e lo sviluppo di competenze digitali per gestire efficacemente la supply chain. Parallelamente, la contrattualistica con i fornitori dovrà essere aggiornata per garantire un flusso coerente di dati lungo l’intera catena di fornitura, necessario ad alimentare il Passaporto Digitale di Prodotto.

Nel settore chimico sarà fondamentale identificare e mappare tutte le impurità e le sostanze preoccupanti presenti nei materiali, comprese quelle in tracce, e sviluppare formule alternative più sicure laddove richiesto. Questo comporta modifiche concrete alle formulazioni e ai processi produttivi, con l’obiettivo di ridurre i rischi ambientali e per la salute e garantire la conformità normativa.

Il comparto tessile dovrà adottare sistemi identificativi digitali unici, come QR code, NFC o RFID, per monitorare i capi e facilitarne il riciclo e il condizionamento. Allo stesso tempo, la tendenza verso la realizzazione di capi monomateriale semplifica la riciclabilità e supporta una gestione più efficiente dei dati di sostenibilità.

Le informazioni raccolte attraverso i Passaporti Digitali consentiranno anche un calcolo più accurato delle emissioni Scope 3 nel reporting ESG, riducendo la dipendenza da stime generiche.

I rischi legali e commerciali rimangono significativi: le violazioni possono comportare severe sanzioni amministrative, il ritiro dei beni dal mercato, l’esclusione da appalti pubblici e il rischio di azioni collettive da parte dei consumatori.

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