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Noemi Volonté
Sustainability Consultant
noemi.volonte@altisadvisory.com

Oltre 27,6 milioni di persone (1)in tutto il mondo (e tra tutti i continenti) sono oggi intrappolate nel lavoro forzato, alimentando un giro d’affari illegale che ha raggiunto la cifra di 236 miliardi di dollari all’anno(2). Non si tratta di un fenomeno limitato a mercati distanti: i prodotti di questo sfruttamento, spesso mascherati da beni di alta qualità principalmente nei settori tessile, agricolo, tecnologico o energetico, inondano quotidianamente i mercati europei. Proprio per contrastare il fenomeno, che per l’86% dei casi avviene nel settore privato, l’Unione Europea ha emanato il Regolamento (UE) 2024/3015.

Questa norma rappresenta una svolta decisiva poiché introduce un divieto di immissione, messa a disposizione ed esportazione di qualsiasi prodotto ottenuto attraverso il lavoro forzato. Il Regolamento si colloca organicamente nella strategia del Green Deal Europeo, mirando a garantire che la transizione ecologica sia alimentata esclusivamente da beni prodotti nel rispetto dei diritti umani. L’Unione Europea ha chiarito, infatti, che il lavoro dignitoso è la base per una ripresa globale sostenibile e che l’eliminazione del lavoro forzato è una priorità assoluta per affermare i propri valori nel commercio internazionale.

Un divieto senza soglie dimensionali

L’ampiezza del perimetro soggettivo e oggettivo del Regolamento è degna di attenzione. Diversamente da altre norme, come la CSDDD (3), esso non prevede alcuna soglia minima basata sul fatturato o sul numero di dipendenti per l’applicazione del divieto. Ogni operatore economico, dalla grande multinazionale alla microimpresa, è chiamato a rispondere della conformità delle proprie merci. Il divieto, inoltre, riguarda l’intero ciclo di vita del bene: se anche un singolo componente, in una qualunque fase della catena di approvvigionamento (che si tratti di estrazione, raccolta o fabbricazione) risulta contaminato dallo sfruttamento, l’intero prodotto finale ne subisce le conseguenze legali.

Sebbene il Regolamento sia formalmente entrato in vigore il 13 dicembre 2024, le imprese dispongono di un triennio di transizione per adeguarsi, poiché la piena applicabilità e i conseguenti blocchi doganali scatteranno dal 14 dicembre 2027. Questo periodo non deve essere inteso come un’attesa passiva, ma come una fase cruciale di pianificazione strategica supportata dalle Linee Guida pubblicate il 26 giugno 2026, che figurano come un vero e proprio manuale operativo per le imprese (4).

Tracciabilità totale e risk based: la nuova sfida operativa per le imprese

Le implicazioni pratiche per le imprese sono profonde e richiedono un cambio di paradigma nella gestione delle forniture. La sfida più immediata riguarda la tracciabilità totale della catena del valore: le aziende non possono più limitarsi a conoscere i propri fornitori diretti, ma devono estendere il monitoraggio fino alle fasi di estrazione delle materie prime, identificando i punti critici dove il rischio di lavoro forzato è più elevato.

In caso di accertata violazione, l’operatore ha l’obbligo di ritirare i prodotti dal mercato e di procedere allo smaltimento, alla distruzione o al riciclo a proprie spese, subendo una perdita netta.

Controlli e coordinamento nella lotta al lavoro forzato

Il Regolamento non lascia la responsabilità solo alle aziende: a livello europeo, la Commissione Europea interviene quando il sospetto di lavoro forzato riguarda prodotti provenienti da aree al di fuori dell’Unione, mentre ogni Stato membro doveva individuare entro il 14 dicembre 2025 un’autorità competente nazionale preposta alle indagini sul proprio territorio. Per l’Italia risultano designati, nel portale europeo delle autorità competenti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e l’AGCM (5), a conferma della natura interistituzionale dell’enforcement, che richiederà coordinamento tra competenze lavoristiche, mercato interno e controlli doganali.

Per favorire un’applicazione uniforme del divieto su tutto il mercato unico, il Regolamento ha istituito la Rete dell’Unione contro i prodotti del lavoro forzato (Union Network Against Forced Labour Products). Questa Rete serve come piattaforma di cooperazione e coordinamento tra le autorità nazionali designate e la Commissione Europea, con l’obiettivo di facilitare lo scambio di informazioni, armonizzare gli approcci investigativi e condividere linee guida e buone pratiche per l’enforcement della normativa su scala europea. In questo quadro, il sistema digitale ICSMS(6)è stato arricchito di un modulo sul lavoro forzato, rendendolo un vero e proprio snodo operativo centrale: grazie alla piattaforma, la decisione di bloccare un prodotto adottata dall’autorità competente viene condivisa con la Commissione, le altre autorità competenti e, ove necessario, le autorità doganali, favorendo un’applicazione coordinata e uniforme del divieto in tutto il mercato dell’Unione. In questo contesto, le autorità doganali svolgono un ruolo operativo fondamentale: intervengono direttamente ai confini dell’Unione basandosi sulle decisioni caricate in tempo reale nel sistema ICSMS, assicurandosi che le merci non conformi non raggiungano il mercato.

Processo e prodotto: navigare nella sinergia con la CSDDD

Il Regolamento (UE) 2024/3015 e la direttiva CSDDD sono stati concepiti come strumenti complementari: mentre la CSDDD impone alle grandi imprese un obbligo di condotta, focalizzandosi sui processi di controllo, il Regolamento introduce un obbligo di risultato, agendo come uno “scudo finale” che colpisce fisicamente la merce laddove la diligenza sui processi non sia stata sufficiente a eradicare lo sfruttamento.

Sebbene il Regolamento non introduca oneri di diligenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal diritto dell’Unione, come, appunto, la CSDDD, l’aver attuato una solida attività di controllo offre un vantaggio procedurale decisivo. Ai sensi dell’Articolo 17 del Regolamento, nella fase di indagine preliminare, se un operatore dimostra di aver implementato misure di diligenza efficaci, che per le PMI possono essere proporzionate e semplificate rispetto a quelle richieste a imprese di maggiori dimensioni, l’autorità competente può decidere di non avviare affatto l’indagine formale. In questo senso, una due diligence documentata, può rappresentare un presidio procedurale rilevante, proteggendo le imprese da ulteriori indagini. Tuttavia, non costituisce automaticamente un’immunità, anche se sviluppata nell’ambito dei sistemi di conformità alla CSDDD.

Questo scenario offre alle imprese un’opportunità di difesa modulabile basata sulla trasparenza:

  • Da un lato, per le grandi aziende che rientreranno nel perimetro della CSDDD, i sistemi di monitoraggio esistenti fungeranno da prova per uscire dal “mirino” delle autorità.
  • Dall’altro, per le PMI, pur non avendo l’obbligo legale di strutturare complessi processi di due diligence, resta opportuno seguire quanto suggerito nelle Linee Guida, che incoraggiano l’adozione di modelli di tracciabilità snelli e clausole contrattuali tipo. In questo modo, anche le piccole realtà possono costruirsi una protezione efficace contro blocchi doganali improvvisi e ordini di smaltimento.

Implicazioni pratiche per le imprese

Proprio nella cornice appena descritta si inserisce l’opportunità strategica per le aziende: fino al 14 dicembre 2027, le imprese, siano esse grandi realtà vincolate dalla CSDDD o PMI, devono lavorare per costruire sistemi di tracciabilità e due diligence che consentano di dotarsi di strumenti pratici per prevenire il blocco dei prodotti e garantire la sopravvivenza commerciale dell’impresa nel mercato.

La strategia si dovrebbe sviluppare su tre direttrici fondamentali:

  1. Mappatura della catena del valore e risk assessment, con cui è possibile identificare dove possa annidarsi il rischio di lavoro forzato, estendendo l’analisi ben oltre i fornitori diretti per includere subfornitori fino alle fasi primarie di estrazione delle materie prime o alla raccolta agricola.
  2. Adeguamento contrattuale, integrando clausole specifiche contro lo sfruttamento e definendo codici di condotta vincolanti che proteggano legalmente l’operatore.
  3. Reporting e trasparenza comunicando in modo chiaro e verificabile come l’azienda gestisce i rischi legati ai diritti umani nelle proprie catene di approvvigionamento, trasformando la compliance in un solido vantaggio competitivo.

[1] Organizzazione Internazionale del Lavoro, Walk Free, & Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. (2022). Global estimates of modern slavery: Forced labour and forced marriage. International Labour Office

[2] Organizzazione Internazionale del Lavoro. (2024). Profits and poverty: The economics of forced labour. International Labour Office

[3] La Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD o CS3D) – Direttiva (UE) 2024/1760, è la direttiva europea che impone alle imprese obblighi di due diligence in materia di sostenibilità. Il suo obiettivo è garantire che le aziende identifichino, prevengano, mitighino e riducano al minimo gli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente, non solo nelle proprie attività, ma lungo l’intera catena del valore.

Sebbene sia entrata in vigore il 25 luglio 2024, essa non è ancora applicabile alle imprese: dopo le modifiche del pacchetto Omnibus I, gli Stati membri dovranno recepirla entro il 26 luglio 2028 e le regole si applicheranno dal 26 luglio 2029.

[4] In particolare, esse specificano nuovi standard tecnologici per certificare la provenienza dei prodotti, utilizzando analisi di laboratorio e satelliti per accertarne la reale origine, e stabiliscono i protocolli di remediation (riparazione), necessari per provare a ottenere la revoca di un eventuale divieto di commercializzazione. Inoltre, le Linee Guida forniscono alle autorità e alle imprese i criteri per gestire le filiere strategiche e una metodologia uniforme per il calcolo delle sanzioni, garantendo così certezza del diritto e strumenti d’azione concreti lungo tutta la catena del valore.

[5] Autorità garante della concorrenza e del mercato.

[6] L’ICSMS (Information and Communication System on Market Surveillance) è la piattaforma digitale dell’Unione Europea dedicata alla vigilanza del mercato.

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