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Giangiacomo Gargano
Sustainability Consultant
giangiacomo.gargano@altisadvisory.com
Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR – Packaging and Packaging Waste Regulation), entrato ufficialmente in vigore l’11 febbraio 2025, rappresenta lo spartiacque normativo e industriale più significativo dell’ultimo trentennio per la filiera del packaging nel mercato unico europeo. La nuova normativa introduce una riforma sistemica per ridurre l’impatto ambientale del packaging e promuovere una reale economia circolare.
- A chi si applica: tutti gli operatori economici della filiera (produttori, importatori, distributori e utilizzatori finali) che immettono o mettono a disposizione imballaggi sul mercato dell’Unione Europea, senza alcuna esclusione settoriale. I comparti a più alto impatto sono Food & Beverage, E-commerce, Logistica, Cosmetica, HoReCa, GDO e manifattura.
- Tipologie di packaging coinvolte: imballaggi primari (di vendita), secondari (multipli o raggruppati) e terziari (da trasporto e logistica).
La transizione da Direttiva a Regolamento
Per oltre tre decenni, la governance europea dei rifiuti di imballaggio è stata disciplinata dalla Direttiva 94/62/CE. Questo strumento, pur avendo avviato la costruzione dei sistemi nazionali di raccolta e recupero, presentava un limite costituzionale intrinseco: l’obbligo di recepimento da parte dei singoli Stati membri (ai sensi dell’Articolo 288 del TFUE). Questo margine di discrezionalità ha frammentato il mercato interno, generando:
- Sistemi di etichettatura asimmetrici: l’introduzione di marchi discordanti (come il sistema francese Triman in contrasto con le codifiche italiane o tedesche) ha costretto i produttori a sdoppiare i flussi logistici;
- Criteri di calcolo disomogenei: metodologie nazionali non allineate per determinare il tasso reale di riciclo effettivo;
- Contributi EPR e eco-modulazione incoerenti: tariffe del contributo ambientale (gestite da consorzi come CONAI in Italia, Citeo in Francia o Duales System in Germania) estremamente diversificate e slegate da reali criteri di progettazione ecologica.
L’adozione del Regolamento (UE) 2025/40 azzera la discrezionalità nazionale: ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Esso garantisce la libera circolazione delle merci imballate (Articolo 34 del TFUE) istituendo un unico set di regole tecniche per l’intera Unione Europea.
Roadmap temporale della compliance
La conformità al PPWR si articola lungo un cronoprogramma vincolante che impone tappe progressive di adeguamento industriale:
Analisi tecnica dei cinque pilastri del PPWR
Il corpus normativo del regolamento si struttura attorno a cinque pilastri tecnici precisi, concepiti per riorganizzare l’intero ciclo di vita del packaging.
PILASTRO I: Ecodesign e Riciclabilità su Larga Scala (Design for Recycling)
A partire dal 1° gennaio 2030, tutti gli imballaggi immessi sul mercato europeo dovranno soddisfare rigorosi criteri di progettazione per il riciclo (Design for Recycling – DfR). Il regolamento introduce un sistema di classificazione basato su classi di prestazione quantitativa, calcolate in percentuale sul peso del singolo imballaggio:
Per incentivare la progettazione ecologica, il PPWR impone l’eco-modulazione obbligatoria delle tariffe EPR: i produttori che impiegano imballaggi in Classe A beneficeranno di riduzioni tariffarie, mentre le classi inferiori subiranno pesanti penalizzazioni finanziarie.
Inoltre, entro il 1° gennaio 2035, la riciclabilità teorica non sarà più sufficiente. Ogni imballaggio dovrà dimostrare di essere effettivamente raccolto, selezionato e riciclato su scala industriale. Ciò richiede che le infrastrutture di recupero siano operative e in grado di processare, sul territorio dell’UE, almeno il 75% in peso di quella specifica categoria di rifiuto, calcolato su almeno il 75% della popolazione totale dell’Unione.
PILASTRO II: Contenuto Minimo di Plastica Riciclata Post-Consumo (PCR)
Per stimolare il mercato delle Materie Prime Seconde (MPS), il PPWR fissa quote obbligatorie minime di plastica riciclata post-consumo (PCR) negli imballaggi in plastica a partire dal 1° gennaio 2030, con incrementi significativi al 1° gennaio 2040:
Nota tecnologica: Se la filiera del PET meccanico è matura per applicazioni MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti), l’adeguamento delle poliolefine (PE e PP) richiederà massicci investimenti nel riciclo chimico per garantire la purezza tossicologica richiesta dall’EFSA.
PILASTRO III: Divieti sul Monouso e Restrizioni Chimiche (PFAS)
Il regolamento contrasta la produzione di rifiuti superflui disponendo il bando radicale di specifiche categorie di imballaggio monouso in plastica a partire dal 1° gennaio 2030 (Allegato V):
- Ortofrutta fresca sotto i 1,5kg: divieto di confezionamento in vaschette, reti o film plastici per frutta e verdura fresca non lavorata;
- Monodosi HoReCa: divieto per bustine di salse, vaschette di burro, monodose di zucchero o creme per caffè nei ristoranti, hotel e bar;
- Flaconi miniatura negli hotel< 50ml: divieto per flaconi di cosmetici e prodotti per l'igiene personale nelle strutture ricettive;
- Imballaggi protettivi e-commerce: divieto per chip di polistirolo espanso (EPS) o film a bolle d’aria (bubble wrap) monouso.
A tutela della salute pubblica, a partire dal 12 agosto 2026 è inoltre vietata l’immissione sul mercato di imballaggi alimentari (MOCA) contenenti sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) se presenti in concentrazioni superiori alle soglie minime di rilevabilità tecnica. Questa misura impone l’immediata riconversione dei trattamenti barriera idro- e oleorepellenti storicamente applicati a cartoni per pizza e stoviglie cellulosiche.
PILASTRO IV: Minimizzazione degli Imballaggi e Contrasto all’Overpackaging
Per eliminare il trasporto inefficiente di volumi d’aria, a partire dal 1°gennaio 2030 vengono introdotti standard geometrici e fisici stringenti:
- Limite dello spazio vuoto (Empty Space Ratio): per gli imballaggi da trasporto, raggruppati e per le spedizioni e-commerce, la percentuale di spazio vuoto non potrà superare il 50% del volume totale dell’imballaggio;
- Divieto di design ingannevoli: vengono vietati imballaggi progettati esclusivamente per aumentare artificialmente la percezione volumetrica del prodotto (come doppie pareti o falsi fondi), a meno che il design non fosse registrato prima dell’11febbraio 2025.
PILASTRO V: Riuso, Ricarica e Sistemi di Deposito Cauzionale (DRS)
Il PPWR promuove il riutilizzo sistematico stabilendo target vincolanti per il 2030:
- Logistica e trasporti: Almeno il 40% di pallet, casse, fusti e film estensibili impiegati per la movimentazione intra-UE dovrà essere riutilizzabile (quota al 70% nel 2040).
- E-commerce: Almeno il 10% degli imballaggi per spedizioni postali dovrà essere inserito in circuiti di riutilizzo e restituzione (target al 50% nel 2040).
Sistemi di Deposito Cauzionale (DRS) obbligatori entro il 2029
Entro il 1° gennaio 2029, gli Stati membri dovranno istituire sistemi di deposito cauzionale (DRS) per la raccolta differenziata di bottiglie di plastica monouso e contenitori metallici per bevande fino a 3 litri}. Sono esentati dall’obbligo solo gli Stati in grado di dimostrare un tasso di raccolta differenziata superiore al 90% tramite canali tradizionali nei bienni precedenti.
Tracciabilità, Trasparenza e Governance digitale
Il rispetto dei requisiti del PPWR richiede un’infrastruttura informativa trasparente e standardizzata per azzerare i rischi di sanzioni per greenwashing.
L’Etichettatura Ambientale Unificata UE 12 agosto 2028
Tutti gli imballaggi destinati al consumatore finale dovranno recare un’etichetta armonizzata standard a livello europeo. L’etichetta indicherà la composizione merceologica del packaging mediante codici colore e pittogrammi unificati per azzerare le discrepanze tra i sistemi di raccolta dei singoli Stati membri.
Il Passaporto Digitale dell’Imballaggio
Gli imballaggi dovranno integrare supporti dati (come codici QR) collegati direttamente a una scheda informativa digitale centralizzata ed interoperabile. Il Passaporto Digitale conterrà:
- La tracciabilità fisica delle materie prime.
- La percentuale certificata di contenuto riciclato PCR.
- Le istruzioni dettagliate per lo smaltimento o lo schema di restituzione logistica per i formati riutilizzabili.
Certificazione del Contenuto Riciclato (EN 15343)
Al fine di attestare legalmente il rispetto delle quote minime di plastica riciclata PCR dal 2030, i produttori dovranno implementare schemi di certificazione accreditati basati sulla tracciabilità fisica dei flussi e sul bilancio di massa. La norma tecnica armonizzata di riferimento è la EN 15343 (applicata attraverso protocolli riconosciuti come RecyClass o ISCC PLUS), che garantisce il monitoraggio dell’intera catena di custodia dal centro di selezione fino al manufatto finale.
Implicazioni pratiche per le imprese
Per garantire la piena conformità al Regolamento (UE) 2025/40, le aziende devono implementare un piano di transizione industriale strutturato in sei passaggi chiave:
- Censire parco imballaggi: creare un’anagrafe digitale centralizzata di tutti i packaging (primari, secondari, terziari) mappando pesi, spessori e composizione chimica.
- Misurare il “PCR Gap”: calcolare lo scostamento reale rispetto ai severi target di plastica riciclata post-consumo (PCR) previsti per il 2030, diversificando i fornitori.
- Progettare per il riciclo: Standardizzare i polimeri ed eliminare accoppiati multimateriale complessi per garantire che ogni packaging rientri nelle classi di merito superiori (A, B o C).
- Contrastare l’overpackaging: Riprogettare le scatole per l’e-commerce e i trasporti per non superare mai il limite del 50% di spazio vuoto, ottimizzando costi e logistica.
- Adottare schemi di certificazione di Catena di Custodia (EN 15343): Ottenere certificazioni accreditate di terzi (RecyClass o ISCC PLUS) basate sulla norma tecnica EN 15343, neutralizzando a monte il rischio di sanzioni per greenwashing.
Adeguarsi in anticipo alle prescrizioni del PPWR rappresenta un solido driver di competitività: l’avvio tempestivo della transizione non solo azzera i rischi di non conformità regolatoria, ma consente alle imprese di posizionarsi come partner qualificati e strategici all’interno delle principali catene di fornitura globali.









